ASSICURAZIONI ONLINE: INOLTRA UN RECLAMO
Ricordiamo ai nostri Clienti che un reclamo NON è una richiesta di assistenza, che dovrà essere indirizzata ai nostri Consulenti, per una rapida soluzione:
- tramite l’assistenza telefonica, chiamando lo 02/3045.9009*
- tramite compilazione dell'apposito form, utilizzabile anche per chiedere informazioni sul proprio sinistro, per le quali ti daremo risposta entro 20 giorni
Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto per cui si suggerisce l'uso dei canali di contatto sopra indicati.
Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sottoindicati. I tempi di risposta per un reclamo sono di 45 giorni come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 modificato e integrato dal Provvedimento IVASS del 3 maggio 2016 n. 46.
I reclami possono essere inoltrati con le modalità che seguono:
- tramite la compilazione del form in questa pagina oppure
- per iscritto all'indirizzo Allianz Direct Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri, 3 - 20145 (MI)
*Numero di rete fissa, il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00 e il sabato dalle 8:30 alle 14:00.
FORM PER INOLTRARE UN RECLAMO
I campi indicati con asterisco sono obbligatori.
Servizio Tutela degli Utenti IVASS
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami a IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito di IVASS, alla sezione "Per i Consumatori - Reclami".
Reclami relativi al comportamento degli Intermediari (Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016)
Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi (iscritti in Sezione A del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori
Allianz Direct S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari GenialPiù di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori
I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.
Ove il reclamo dovesse pervenire a Allianz Direct S.p.A.la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.
I reclami c.d. “misti”, vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct S.p.A. e dall’Intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Sistemi Alternativi di Risoluzione Controversie
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Conciliazione paritetica: le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori.
Per accedere alla procedura il consumatore può avvalersi direttamente del link www.conciliazioneaniaconsumatori.it presente sul sito di ANIA. Le indicazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono dettagliate all’interno dei siti www.ivass.it (alla sezione “Per i Consumatori”) e www.ania.it (alla sezione “Servizi”)
Ricorso all’Arbitrato: se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l’Assicurato e La Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet.